Statuto

1930 – emendato dall’assemblea del giorno 11 aprile 2007

ART. 1°

E’ costituita in Pisa l’associazione denominata Società Storica Pisana, fondata da un’assemblea di cultori di storia patria il 9 maggio 1930.

Essa si propone di promuovere gli studi comunque attinenti alla storia di Pisa, di dare opera alla ricerca, conservazione, pubblicazione e illustrazione del materiale storico relativo, di diffondere la conoscenza della storia pisana, di organizzare congressi e convegni.

La Società Storica Pisana è apolitica e non ha fini di lucro.

ART. 2°

Fanno parte della Società Storica Pisana Soci onorari e Soci effettivi.

Sono eletti Soci onorari, dall’Assemblea generale dei Soci riuniti in seduta su proposta del Consiglio Direttivo, studiosi illustri ed altre persone che abbiano altamente meritato degli studi storici pisani e toscani.

Sono Soci ordinari coloro che concorrono ai fondi sociali con la somma annua deliberata dall’Assemblea. Sono Soci Sostenitori coloro che concorrono con una somma almeno doppia di quella dei Soci Ordinari. Chi intenda essere ammesso alla Società Storica Pisana in qualità di Socio effettivo, deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Società stessa.

Possono essere nominati Soci aggregati gli studenti universitari su proposta di un Socio effettivo accolta dal Consiglio Direttivo.

I Soci aggregati concorrono ai fondi sociali con una somma annua pari alla metà della quota corrisposta dai Soci effettivi.

Tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto al Bollettino Storico Pisano.

I Soci che per due anni successivi non abbiano corrisposto la quota sociale sono sospesi dai diritti di Socio.

ART.3°

Il Consiglio Direttivo è composto di quattordici membri, undici effettivi e tre supplenti, eletti dai Soci effettivi, nel proprio seno, a maggioranza semplice, mediante voto segreto espresso su scheda inviata a domicilio: lo spoglio delle schede è fatto in assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. La eventuale vacanza di un posto di membro effettivo del Consiglio Direttivo è coperta fino allo scadere di carica del Consiglio stesso dal primo dei membri supplenti, che diventa membro effettivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti almeno sei dei suoi membri effettivi.

Il Consiglio Direttivo provvede alla distribuzione, nel suo seno, delle cariche sociali, eleggendo il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, l’Amministratore-Tesoriere e il Bibliotecario addetto ai cambi. Esso dirige l’andamento amministrativo e l’attività scientifica della Società; nomina il comitato di redazione del Bollettino Storico Pisano, decide dell’ammissione di nuovi Soci.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono prendere parte, a titolo consultivo, il direttore responsabile e il segretario di redazione del Bollettino Storico Pisano, il direttore della Biblioteca Universitaria di Pisa e il direttore dell’Archivio di Stato di Pisa.

ART. 4°

L’assemblea dei Soci effettivi è convocata dal Consiglio Direttivo in adunanza ordinaria ogni anno nel mese di gennaio per l’approvazione della relazione sociale, del bilancio consuntivo dell’anno sociale conchiuso il 31 dicembre precedente, e delle linee di massima di attività e di spesa per l’anno in corso.

L’assemblea è anche convocata in adunanza ordinaria quando si debba procedere allo spoglio delle schede per la votazione del Consiglio Direttivo e dei revisori.

L’assemblea è inoltre convocata in adunanza straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando la convocazione sia richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno dieci dei Soci effettivi. L’assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei Soci effettivi; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Per le votazioni in assemblea è ammessa la delega scritta. Ogni socio non può averne più di una.

ART. 5°

Il bilancio consuntivo è sottoposto all’esame dei due revisori, che durano in carica tre anni. I due revisori effettivi e un revisore supplente sono eletti, fra i Soci effettivi, dall’assemblea dei Soci effettivi nella medesima circostanza e con le medesime modalità con cui viene eletto il Consiglio Direttivo. Sussiste incompatibilità fra le cariche di membro del Consiglio Direttivo e di revisore. In caso di temporaneo impedimento, e per la durata di esso, di uno dei revisori effettivi, subentra il revisore supplente. In caso di vacanza di un posto di revisore effettivo, subentra a tutti gli effetti il revisore supplente fino allo scadere del triennio.

ART. 6°

Le eventuali modificazioni del presente Statuto devono essere approvate da una assemblea dei Soci effettivi con una maggioranza di almeno i due terzi dei presenti.

ART. 7°

Un eventuale scioglimento della Società Storica Pisana deve essere approvato da almeno i due terzi dei Soci effettivi mediante votazione segreta a domicilio: lo spoglio delle schede sarà fatto in assemblea.

ART. 8°

In caso di scioglimento della Società Storica Pisana, quanto essa abbia di capitali e di libri passerà alla Biblioteca Universitaria di Pisa. Gli atti sociali saranno depositati nell’archivio dell’Università di Pisa.

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